Giurisprudenza e Prassi

RITARDATO PAGAMENTO: SONO DOVUTI GLI INTERESSI ANCHE SE IL RITARDO DIPENDE DALLA MANCATA EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO (125)

TRIBUNALE DI CATANZARO SENTENZA 2025

La Suprema Corte di Cassazione ha già da tempo chiarito che l'ente pubblico committente è responsabile del mancato tempestivo pagamento degli acconti e del saldo del corrispettivo dovuto all'appaltatore per le opere eseguite, nonostante la ritardata erogazione del finanziamento concesso da parte di altro ente pubblico e di cui si sia fatta menzione nel contratto di appalto, atteso che, in assenza di una convenzione ulteriore con la quale l'ente finanziatore garantisca all'ente committente la tempestiva erogazione del finanziamento il ritardo nell'adempimento resta imputabile a quest'ultimo (cfr. Cass.

21180/2018; 22580/2014; 2013 n.14340; 4214/2012, in senso conforme: Corte appello Messina sez.I, 17/01/2024, n.53).

In mancanza di una convenzione accessoria, con cui l'ente abbia garantito la tempestiva erogazione del finanziamento ovvero la copertura dell'appaltatore dai rischi derivanti per i ritardi nei pagamenti, l'ente finanziatore non è, quindi, tenuto a rivalere l'appaltante delle somme che il predetto si sia obbligato a versare all'appaltatore, né tantomeno eventuali sanzioni accessorie o interessi che sono interamente posti a carico del committente (in tal senso, cfr. Cass. civ., sez. I, 23 ottobre 2014, n. 22580).

Nel caso in cui il pagamento venga disposto oltre i termini di legge, la stazione appaltante sarà obbligata a corrispondere all'appaltatore gli interessi moratori, che dovranno essere calcolati sulla base delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (attuativo delle direttive europee sui ritardi di pagamento), applicabile anche nel caso di contratti di appalto di lavori pubblici, considerati rientranti nella nozione di "transazioni commerciali" di cui all'art. 2 del d.lgs. 231/2002.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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