RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN ASSENZA DI ESERCIZIO POTERI PUBBLICISTICI AUTORITATIVI - COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO (108)
Nel settore dell’attività negoziale della P.A. tutte le controversie che attengono alla fase preliminare, antecedente e prodromica al contratto, inerenti alla formazione della sua volontà ed alla scelta del contraente privato in base alle regole c.d. dell’evidenza pubblica, appartengono al giudice amministrativo, mentre quelle che radicano le loro ragioni nella serie negoziale successiva che va dalla stipulazione del contratto fino alle vicende del suo adempimento, e riguardano la disciplina dei rapporti che dal contratto scaturiscono, sono devolute al giudice ordinario: conseguentemente, [appartengono al giudice ordinario le controversie concernenti l’interpretazione dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto] (Cass. Sez. Un., 29/1/2018, n. 2144; Cass. Sez. Un., 10/4/2017, n. 9149; Cass. 31/5/2016, n. 11366; Cass. Sez. Un., 8/7/2015, n. 14188; Cass. Sez. Un., 24/5/2013, n. 12902; Cass. 5/4/2012, n. 5446; Cass. 13/3/2009, n. 6068).
Prescindendo, dunque, dalla denominazione formale dell’atto attraverso il quale la Stazione Appaltante ha disposto l’interruzione della fornitura di beni dalla L. S.r.l., sostanzialmente, nel caso in esame, si verte attorno ad una fattispecie di risoluzione contrattuale in assenza dell’esercizio di poteri pubblicistici autoritativi, come tale di per sé devoluta alla giurisdizione del Giudice Ordinario.
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