MANCATO PAGAMENTO DELL'APPALTATORE - NON GIUSTIFICA IL RIFIUTO DI PROSEGUIRE L'OPERA PUBBLICA (108)
A fronte del mancato pagamento delle somme a suo dire dovutegli entro il termine fissato nella diffida, con una seconda comunicazione l’appaltatore ha dichiarato la risoluzione del contratto e ha invitato la stazione appaltante a redigere lo stato di consistenza delle opere propedeutico alla restituzione del cantiere, così di fatto rifiutandosi di proseguire nel compimento dell’opera. Trattasi, in tutta evidenza, di gravissimo inadempimento dell’appaltatore di opera pubblica, il quale mai può esimersi dal procedere nel compimento dell’opera pubblica adducendo a pretesto critiche Controparte_4 Controparte_3 CP_2 4 alla contabilità di cantiere e alle trattenute disposte dalla direzione dei lavori: tali questioni sono infatti destinate a essere trattate, in uno con le altre riserve, in sede di accordo bonario. Corretta risulta quindi la decisione della stazione appaltante di dichiarare la risoluzione del contratto d’appalto per grave inadempimento dell’attore ai sensi dell’art. 108 d.lgs. 50/2016.
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