INADEMPIMENTO DELLA S.A.: SI PUO' CHIEDERE LA RISOLUZIONE ANCHE SE SONO STATE ISCRITTE RISERVE
In tema di appalto di opere pubbliche, la mancata iscrizione o conferma delle riserve nei termini contabili non influisce sulla facoltà dell’appaltatore di chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento della Pubblica Amministrazione. L’istituto della riserva, infatti, attenendo a pretese economiche di matrice contrattuale, presuppone la persistenza di un contratto valido, mentre le domande volte all'accertamento dell'invalidità o dell'estinzione del rapporto per colpa della stazione appaltante seguono i principi civilistici ordinari.
“In tema di appalto di opere pubbliche, la riserva, attenendo ad una pretesa economica di matrice contrattuale, presuppone l’esistenza di un contratto valido di cui si chiede l’esecuzione, mentre, ogni qualvolta si faccia questione di invalidità del contratto e dei modi della sua estinzione, come nel caso della risoluzione per inadempimento, le pretese derivanti dall’inadempimento della stazione appaltante non vanno valutate in relazione all’istituto delle riserve, ma seguono i principi di cui agli artt. 1453 e 1458 c.c.” (Cfr. Cass. n. 22275/2016; Cass. n. 19802/2016).
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