RISERVE TARDIVE, ANDAMENTO ANOMALO E RINUNCIA AGLI ATTI IN APPELLO (191.2)
"[...] la giurisprudenza (di merito) ha chiarito che “La rinuncia agli atti del giudizio di appello, anche se non espressamente disciplinata dalla legge, deve ritenersi ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell'art. 359 cod. proc. civ., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il predetto mezzo di gravame. Parimenti ammissibile è la rinuncia all'impugnazione, che si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado, e che determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Tuttavia l'identità degli effetti non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace od in quanto accettata o, in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere -dovere del giudice di pronunciare, con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione” (cfr Corte Appello Genova, Sez I, 21.7.2020 n. 712)."
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