Giurisprudenza e Prassi

RISERVE NEGLI APPALTI PUBBLICI: NECESSARIA LA TEMPESTIVITA'

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO SENTENZA 2024

Osserva il Collegio che, come chiaramente evincibile dal rapido excursus normativo sopra richiamato, la normativa primaria e secondaria in tema di riserve negli appalti pubblici ha imposto all'appaltatore (ed impone tutt'ora, anche a seguito delle modifiche normative intervenute) delle stringenti regole da rispettare, finalizzate al delicato bilanciamento tra l'interesse privatistico ad ottenere la giusta remunerazione per l'opera prestata in favore della pubblica amministrazione e l'interesse pubblicistico al contenimento della spesa pubblica.

Ed infatti, nell'alveo della disciplina degli appalti pubblici, la riserva svolge, da un lato, la funzione di consentire all'Amministrazione committente di verificare i fatti suscettibili di produrre un incremento delle spese previste con una immediatezza che ne rende più sicuro e meno dispendioso l'accertamento e, dall'altro, di assicurare la continua evidenza delle spese dell'opera, in relazione alla corretta utilizzazione ed eventuale integrazione dei mezzi finanziari all'uopo predisposti, nonché di mettere l'Amministrazione in grado di adottare tempestivamente altre possibili determinazioni, in armonia con il bilancio pubblico, fino ad esercitare la potestà di risoluzione unilaterale del contratto.

... Dalla lettura della normativa di settore, infatti, si ricava che l'appaltatore, per fare valere le proprie ragioni, deve seguire precise procedure, formali e vincolate, stabilite dalle norme speciali sui lavori pubblici.

Il rispetto rigido di tali procedure, confermato, negli anni, dall'unanime giurisprudenza è condizione essenziale perché le richieste possano essere ritenute tempestive, ammissibili e, dunque, possano essere esaminate nel merito.

Come noto, il DM n. 49 del 2018 ha previsto all'art. 9 che "il direttore dei lavori, per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve, si attiene alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d'appalto", ovvero, in mancanza di indicazioni specifiche, come nel caso che ci occupa, si attiene alle norme del D.Lgs. 163/06 e del D.P.R. 207/2010 laddove non in contrasto con quelle contenute nello stesso D.Lgs. 50/2016 che nel caso saranno prevalenti.

Ne discende che la disciplina di riferimento in ordine alle riserve e, in particolare, alla loro tempestività ed ammissibilità, sarà quella di cui all'art.191 del DPR 207/2010 ove si prevede, al comma 2, che "le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate", al comma 3 che "le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute" ed infine, al comma 4, che "la quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto".

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