RESPONSABILITA' DEL DIRETTORE LAVORI, ONERE DELLE RISERVE E SPESE DI GIUDIZIO DEL TERZO CHIAMATO IN GARANZIA
Le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria.
"Le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite [...] anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo".
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