Giurisprudenza e Prassi

LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ATTO DI SOTTOMISSIONE PER VARIANTI PROGETTUALI NON IMPLICA RINUNCIA ALLE RISERVE GIÀ RITUALMENTE ISCRITTE

CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA 2026

In tema di appalto di opere pubbliche, la sottoscrizione da parte dell'appaltatore di un atto di sottomissione contenente modifiche all'originaria convenzione non può essere intesa quale rinuncia alle riserve avanzate in corso d'opera, in assenza di un'apposita dichiarazione di volontà o di comportamenti univocamente incompatibili con la volontà di avvalersi delle stesse. L'atto di sottomissione, avendo natura di negozio accessorio volto a regolare l'esecuzione di varianti, non rientra tra i documenti contabili nei quali l'appaltatore ha l'onere, a pena di decadenza, di iscrivere o reiterare le riserve.

«la sottoscrizione da parte dell'appaltatore di un atto di sottomissione contenente modifiche all'originaria convenzione ed avente a oggetto una variante e un assestamento del progetto relativo al completamento delle opere, non può essere intesa quale rinuncia dell'appaltatore alle riserve avanzate in corso d'opera, per la quale è necessaria un'apposita dichiarazione di volontà del titolare del diritto rinunciato, oppure un comportamento concludente dello stesso idoneo a evidenziare in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà di abdicare al proprio diritto (Cass., sez. 1, 19/4/2024, n. 10603)».

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