DOMANDA (GIA' RIGETTATA) SULLE RISERVE DELL'APPALTO: PRECLUSIONE PER "GIUDICATO SOSTANZIALE" E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO DELLA DOMANDA GIUDIZIALE (191.2)
"È inammissibile, per violazione del principio del ne bis in idem, la domanda dell'appaltatore avente ad oggetto riserve fondate sulla medesima causale (anomalo andamento, contabilizzazione) di quelle già esaminate e rigettate in una precedente sentenza passata in giudicato, non rilevando la mera modifica del quantum richiesto. Parimenti, deve essere rigettata per abuso del diritto la domanda relativa a somme derivanti dallo stato di consistenza finale qualora, vertendosi in tema di risoluzione contrattuale già accertata in precedenza, tale pretesa non sia stata avanzata nel primo giudizio, stante l'obbligo di proporre le medesime domande relative allo stesso rapporto nel medesimo processo".
(Cfr. Sentenza: "...le medesime domande relative allo stesso rapporto devono essere proposte nel medesimo processo, pena la inammissibilità delle stesse per abuso del diritto; potendo la domanda relativa alla consistenza finale essere formulata unitamente a quella di risoluzione...")
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