Giurisprudenza e Prassi

DECADENZA DALLE RISERVE PER TARDIVA ISCRIZIONE E PER MANCATA CONFERMA IN SEDE DI COLLAUDO

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SENTENZA 2026

Il regime delle riserve impone all'appaltatore un onere di iscrizione e conferma a formazione progressiva. In ipotesi di danno continuativo, la riserva deve essere apposta al più tardi sul primo atto contabile successivo alla cessazione dell'evento lesivo e deve essere integralmente confermata nella fase del collaudo. La mancata riproposizione delle riserve all'atto della firma dei verbali di visita o del certificato di collaudo ne determina l'inefficacia e la rinuncia implicita.

"Il meccanismo normativo volto a impedire la decadenza delle riserve è una fattispecie a formazione progressiva che impone all'appaltatore un ultimo e imprescindibile adempimento: la conferma in sede di collaudo (art. 174, commi 2 e 3 del Regolamento). Le riserve non espressamente riproposte all'atto della firma dei verbali di visita o del certificato di collaudo si intendono rinunciate e implicitamente abbandonate, determinando l'inefficacia dell'azione giudiziaria eventualmente intrapresa. (cfr. Cass. civ. Ord. 2018, n. 11188, Cass. 2016, n. 22840; 2016, n. 21734; 2016, n. 14190).

[...]

L’onere di tempestività della riserva si configura come un onere formale e decadenziale a carico dell'impresa appaltatrice, presupposto indispensabile per la proponibilità di qualsiasi domanda di risarcimento del danno o di indennizzo derivante dall'esecuzione del contratto."

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