TERMINE DECADENZIALE INAPPLICABILE AI FATTI ANTERIORI AL CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO (30.5)
Il termine di decadenza di centoventi giorni per la proposizione della domanda di risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi, previsto dall'art. 30, commi 3 e 5, del Codice del processo amministrativo, non trova applicazione ai fatti illeciti maturati anteriormente all'entrata in vigore del Codice stesso. Ai fini del risarcimento, l'illegittimità del provvedimento è solo un indice presuntivo della colpevolezza della Pubblica Amministrazione; la responsabilità è esclusa laddove l'autorità abbia agito sulla base di elementi indiziari oggettivamente significativi che rendano il giudizio plausibile, configurando un errore scusabile.
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