Giurisprudenza e Prassi
RIGOROSO ONERE PROBATORIO PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA MANCATA AGGIUDICAZIONE
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA - SEZIONE STACCATA DI CATANIA Sentenza
2024
Il risarcimento del danno da mancata aggiudicazione non può essere liquidato in via equitativa se l'impresa non assolve all'onere di provare rigorosamente l'utile che avrebbe effettivamente conseguito dall'esecuzione dell'appalto. Le spese di partecipazione alla gara non sono risarcibili a titolo di danno emergente qualora il concorrente non sia stato illegittimamente escluso dalla competizione, ma lamenti esclusivamente la mancata aggiudicazione in favore di terzi.
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