RESPONSABILITA' DERIVANTE DA APPALTI DI LAVORI - COMMITTENTE E APPALTATORE EGUALMENTE RESPONSABILI SALVO PROVA CONTRARIA
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "In materia di responsabilità extracontrattuale, in ordine alla presunzione di responsabilità per chi esercita attività pericolose, il fatto del terzo o dello stesso danneggiato può avere effetto liberatorio solo quando abbia reso, per la sua sufficienza, giuridicamente irrilevante il fatto di chi esercita detta attività, ma non quando abbia semplicemente concorso nella produzione del danno per essersi inserito in una situazione già di per sé pericolosa, senza la quale l'evento non si sarebbe verificato, a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate. (Nella specie, la S.C. ha giudicato non adeguatamente motivata la sentenza di merito che, in relazione ad un caso di morte per folgorazione da scarica elettrica di un lavoratore intento a riparare un impianto elettrico, aveva ritenuto "straordinario, anomalo ed imprevedibile" il comportamento del deceduto)" (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15733 del 18 luglio 2011).
... Infatti, la ratio dell'art. 2051 c.c. consiste nella tutela dei diritti del danneggiato posta oggettivamente a carico del custode della cosa che ha arrecato il danno, con la sola salvezza del fortuito: ne consegue che "Non si può pertanto consentire, di regola, al custode di liberarsi della sua posizione di "garanzia" semplicemente trasferendo contrattualmente tale posizione in capo ad un terzo, senza alcun limite (se non quello, del tutto generico, della cd. culpa in eligendo), e ciò specie se si tratti del proprietario di un immobile che trasferisca tale posizione di garanzia ad un terzo che non ne è proprietario e non offra la stessa solvibilità. In caso contrario, si creerebbe, di fatto, un'ulteriore ipotesi di esonero dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., in violazione del dettato normativo.
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