Giurisprudenza e Prassi

QUANTIFICAZIONE DEL RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE E DEDUZIONE DEI COSTI OPERATIVI (34.4)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA Sentenza 2026

Nel giudizio di ottemperanza volto alla determinazione del risarcimento del danno da perdita di chance, la quantificazione dell'utile spettante al ricorrente deve avvenire al netto di tutte le spese di gestione e dei costi di commessa previsti dalla lex specialis, indipendentemente dalla loro specifica indicazione nell'offerta economica, al fine di evitare che il risarcimento si traduca in una locupletazione ingiustificata.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati