Giurisprudenza e Prassi

ONERE PROBATORIO E LEGITTIMAZIONE AD AGIRE NELLE AZIONI DI RISARCIMENTO DANNI

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2024

È inammissibile per difetto di legittimazione attiva l'azione risarcitoria proposta da un'associazione che non dimostri il possesso dei requisiti di effettiva rappresentatività, finalità statutaria e stabilità sul territorio; parimenti, la domanda risarcitoria delle persone fisiche è infondata qualora manchi la prova specifica del danno-conseguenza, non essendo operante il metodo acquisitivo tipico del giudizio di annullamento.

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