NECESSARIA LA PROVA DELLA PROBABILITA' SERIA E CONCRETA PER IL RISARCIMENTO DA PERDITA DI CHANCE
In tema di appalti pubblici, l'annullamento giurisdizionale di un criterio di valutazione dell'offerta economica non comporta automaticamente il diritto al risarcimento per equivalente, qualora l'operatore economico non fornisca la prova rigorosa della probabilità seria e concreta di aggiudicazione. La tecnica risarcitoria della perdita di chance garantisce l'accesso al ristoro solo se la chance ha raggiunto un'apprezzabile consistenza, distinguibile dalla lesione di una mera aspettativa di fatto, e non può fondarsi su una ricostruzione dei punteggi operata autonomamente dal ricorrente che pretenda di sostituirsi alle prerogative discrezionali dell'amministrazione.
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