L'OMESSA IMPUGNAZIONE DEGLI ATTI LESIVI PRECLUDE IL RISARCIMENTO DEL DANNO PER MANCATA DILIGENZA
In tema di responsabilità della Pubblica Amministrazione, l'omessa impugnazione di un atto amministrativo lesivo assume rilievo sul piano eziologico della determinazione del danno risarcibile. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, c.p.a., il giudice deve escludere il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela specifica. La mancata contestazione giurisdizionale di atti sopravvenuti che confermano l'assetto lesivo interrompe il nesso di causalità giuridica, rendendo il pregiudizio non imputabile alla condotta dell'ente ma alla mancata diligenza della parte.
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