INESISTENZA DEL DANNO DA RITARDO IN PRESENZA DI ATTI INIBITORI AUTONOMI NON IMPUGNATI
In tema di risarcimento del danno da ritardo ex art. 2-bis della Legge n. 241/1990, è onere del ricorrente dimostrare la sussistenza del nesso di causalità tra il ritardo dell'amministrazione e il danno subito. La presenza di un provvedimento interdittivo e sanzionatorio non impugnato (nella specie, un ordine di ripristino emesso dalla Soprintendenza), che rende di per sé l'opera abusiva o irrealizzabile, costituisce un antecedente logico-giuridico dirimente che interrompe il nesso causale, rendendo irrilevante l'eventuale inerzia dell'ente locale nel concludere il procedimento di riesame dell'autorizzazione originaria.
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