Giurisprudenza e Prassi

INESISTENZA DEL DANNO DA RITARDO IN PRESENZA DI ATTI INIBITORI AUTONOMI NON IMPUGNATI

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO Sentenza 2026

In tema di risarcimento del danno da ritardo ex art. 2-bis della Legge n. 241/1990, è onere del ricorrente dimostrare la sussistenza del nesso di causalità tra il ritardo dell'amministrazione e il danno subito. La presenza di un provvedimento interdittivo e sanzionatorio non impugnato (nella specie, un ordine di ripristino emesso dalla Soprintendenza), che rende di per sé l'opera abusiva o irrealizzabile, costituisce un antecedente logico-giuridico dirimente che interrompe il nesso causale, rendendo irrilevante l'eventuale inerzia dell'ente locale nel concludere il procedimento di riesame dell'autorizzazione originaria.

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DANNO DA RITARDO: Il diritto dell'esecutore al risarcimento dei danni derivanti da un ritardo nella consegna dei lavori imputabile alla stazione appaltante. (Riferimento: Allegato II.14, Art. 3, comma 4)