Giurisprudenza e Prassi
INAMMISSIBILE IL RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE SE OTTENUTA LA TUTELA IN FORMA SPECIFICA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE Sentenza
2024
In tema di appalti pubblici, la tutela risarcitoria in forma specifica (riedizione della gara) e quella per equivalente monetario sono rimedi alternativi finalizzati all'attuazione dell'unico diritto alla reintegrazione della sfera giuridica lesa; ne consegue che l'aggiudicazione ottenuta in sede di ottemperanza esaurisce l'obbligo risarcitorio della Stazione Appaltante, restando a carico dell'operatore economico l'onere di diligenza nel mantenere l'offerta e il rischio della mancata stipula per cause a lui imputabili.
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