Giurisprudenza e Prassi

INAMMISSIBILE IL RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE SE OTTENUTA LA TUTELA IN FORMA SPECIFICA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE Sentenza 2024

In tema di appalti pubblici, la tutela risarcitoria in forma specifica (riedizione della gara) e quella per equivalente monetario sono rimedi alternativi finalizzati all'attuazione dell'unico diritto alla reintegrazione della sfera giuridica lesa; ne consegue che l'aggiudicazione ottenuta in sede di ottemperanza esaurisce l'obbligo risarcitorio della Stazione Appaltante, restando a carico dell'operatore economico l'onere di diligenza nel mantenere l'offerta e il rischio della mancata stipula per cause a lui imputabili.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati