ESCLUSO IL RISARCIMENTO PER RITARDI PROCEDIMENTALI MINIMI E ERRORI SCUSABILI
In materia di responsabilità della Pubblica Amministrazione, il risarcimento del danno non è una conseguenza automatica dell'annullamento giurisdizionale di un atto illegittimo. Ai fini del riconoscimento del danno, occorre accertare l'elemento soggettivo della colpa, la quale va esclusa quando l'illegittimità derivi da un errore interpretativo scusabile causato dall'incertezza del quadro normativo o dalla complessità della situazione di fatto, specie se il ritardo procedimentale accertato risulti di minima entità e non indicativo di negligenza o imperizia.
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