Giurisprudenza e Prassi
EQUIVALENZA TRA REGOLE DI VALIDITÀ E RESPONSABILITÀ RISARCITORIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
TAR LAZIO RM Sentenza
2024
La responsabilità della stazione appaltante per l'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa sussiste per il solo fatto della violazione delle regole di validità dell'azione amministrativa, non rilevando l'elemento soggettivo della colpevolezza del funzionario. Qualora l'operatore economico non fornisca prova analitica del mancato guadagno, il giudice può liquidare il danno in via equitativa ex art. 1226 c.c., utilizzando come parametro l'utile percepito da terzi in condizioni analoghe.
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