Giurisprudenza e Prassi
DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DEL RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE DA PERDITA DI CHANCE (34.4)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA Sentenza
2024
Il risarcimento per perdita di chance deve essere liquidato detraendo dal danno potenziale gli oneri di produzione pro quota; qualora l'Amministrazione non provi l'inattendibilità dei parametri di costo forniti dal privato o l'esistenza di oneri maggiori basati su prezziari ufficiali, il giudice assume i preventivi di mercato come base del calcolo del quantum dovuto.
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