CONCORSO DEL FATTO COLPOSO PER MANCATA RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE DEL DISPOSITIVO
Ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., applicabile anche alla responsabilità della pubblica amministrazione nelle procedure di evidenza pubblica, il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza; ne consegue che il mancato ricorso a strumenti processuali volti ad accelerare l'esito del giudizio, quali la richiesta di anticipazione del dispositivo, comporta l'irrisarcibilità del danno derivante dalla successiva impossibilità di stipulare il contratto per perdita del finanziamento pubblico.
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