RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI: SE IL CONTRATTO E' PRIVO DI FORMA SCRITTA, LA PA NON PUO' CHIEDERE LA RIPETIZIONE DELL'INDEBITO PER LE SOMME INCASSATE DAL GESTORE
L'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai sensi dell'art. 2033 c.c., postula che il soggetto che agisce per la restituzione abbia effettuato un pagamento non dovuto in favore della controparte. Qualora il gestore di un pubblico servizio incassi somme direttamente da terzi (nel caso di specie, cittadini contravventori), l'Amministrazione Comunale non può ritenersi soggetto solvente dell'indebito e, di conseguenza, non è legittimata a richiederne la ripetizione, pur in assenza di un valido contratto scritto di appalto.
"Infatti, tale articolo attribuisce il diritto alla ripetizione a chi ha eseguito un pagamento non dovuto e non a un terzo estraneo al pagamento. [...] il Comune non può ritenersi il soggetto solvente dell'indebito. Invero, il Comune ha chiesto in sede monitoria il pagamento delle somme corrispondenti alla percentuale di aggi asseritamente dovuti sulla base di un contratto di appalto, la cui stipulazione per iscritto non è stata, tuttavia, provata.
[...]
Né si può ritenere che il pagamento alla società appellante delle somme in oggetto da parte dei soggetti contravventori sia stato eseguito per conto del non essendo sufficiente ai fini della legittimazione a proporre l’azione di ripetizione dell’indebito un interesse economico indiretto (cfr. Cass. n. 8101/2020)."
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