Giurisprudenza e Prassi
SUSSISTENZA DI RAGIONI ECCEZIONALI PER IL RINVIO DELLA TRATTAZIONE NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO
CONS. STATO Ordinanza
2024
Sussistono le ragioni eccezionali per disporre il differimento della trattazione del merito ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a., qualora l'appellante rappresenti la pendenza di interlocuzioni con l'amministrazione comunale per la sanatoria delle opere oggetto di causa e l'amministrazione resistente aderisca espressamente alla richiesta, palesando la concreta possibilità di una definizione in via amministrativa della lite.
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