Giurisprudenza e Prassi

RINVIO ECCEZIONALE DELL'UDIENZA PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO

CONS. STATO Ordinanza 2026

Ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a., sussistono ragioni eccezionali che giustificano il rinvio della trattazione nel giudizio di ottemperanza qualora la discussione immediata della causa possa pregiudicare l'efficienza di un servizio pubblico essenziale e indifferibile, come il dispositivo aereo antincendio boschivo, la cui continuità è funzionale alla salvaguardia della pubblica incolumità e del patrimonio ambientale nazionale.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
DISPOSITIVO: La parte della sentenza del giudice amministrativo che contiene la decisione finale, la cui pubblicazione può avere effetti sull'esecuzione del contratto. (Riferimento: Art. 18, comma 4)