Giurisprudenza e Prassi
LA RINUNCIA AL RICORSO NON TEMPESTIVAMENTE NOTIFICATA DETERMINA L'IMPROCEDIBILITÀ PER CARENZA DI INTERESSE
TAR LAZIO RM Sentenza
2026
La rinuncia al ricorso non notificata alle altre parti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza, pur non potendo essere dichiarata come rinuncia formale ai sensi dell'art. 84 c.p.a., determina comunque l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto manifesta il venir meno dell'utilità della decisione per il ricorrente.
Argomenti:
Condividi questo contenuto:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

