Giurisprudenza e Prassi

LA RINUNCIA AL RICORSO NON TEMPESTIVAMENTE NOTIFICATA DETERMINA L'IMPROCEDIBILITÀ PER CARENZA DI INTERESSE

TAR LAZIO RM Sentenza 2026

La rinuncia al ricorso non notificata alle altre parti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza, pur non potendo essere dichiarata come rinuncia formale ai sensi dell'art. 84 c.p.a., determina comunque l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto manifesta il venir meno dell'utilità della decisione per il ricorrente.

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