Giurisprudenza e Prassi

ESTINZIONE DEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO PER RINUNCIA DEL RICORRENTE AI MOTIVI DI IMPUGNAZIONE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Decreto 2025

Ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a., il giudizio amministrativo si estingue qualora la parte ricorrente dichiari formalmente di rinunciare agli atti del processo, a condizione che tale rinuncia sia notificata alle altre parti e che queste non vi si oppongano dimostrando un interesse alla prosecuzione della causa.

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