Giurisprudenza e Prassi

Rinuncia irrituale al ricorso e sopravvenuta carenza di interesse

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2026

Qualora la rinuncia al ricorso non sia notificata alle altre parti nel termine di dieci giorni antecedenti l'udienza, essa è irrituale e non permette di dichiarare l'estinzione del giudizio; tuttavia, tale atto può essere valutato dal giudice come prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa ai sensi dell'art. 84, co. 4, c.p.a.

Condividi questo contenuto: