Giurisprudenza e Prassi

RINUNCIA ALLA DOMANDA CAUTELARE E COMPENSAZIONE DELLE SPESE PER SOPRAVVENIENZE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE Ordinanza 2024

In sede di giudizio cautelare, il tribunale deve dare atto della rinuncia alla domanda di sospensione formulata dalla parte ricorrente; le spese della fase possono essere compensate qualora la rinuncia appaia giustificata da elementi fattuali o circostanze sopravvenute rispetto al momento della notifica del ricorso giurisdizionale.

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