Giurisprudenza e Prassi
Rinuncia all'istanza cautelare e profili di compensazione delle spese
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, SEZIONE STACCATA DI BRESCIA Ordinanza
2026
Nel processo amministrativo, qualora la parte ricorrente dichiari formalmente di rinunciare all'istanza cautelare proposta in via incidentale, il Collegio deve limitarsi alla presa d'atto della stessa, con conseguente definizione della fase cautelare e possibile compensazione delle spese di lite in assenza di opposizione delle altre parti.
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