Giurisprudenza e Prassi
Rinuncia all'istanza cautelare e presa d'atto del Tribunale Amministrativo
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, SEZIONE STACCATA DI BRESCIA (SEZIONE PRIMA) Ordinanza
2026
In sede di giudizio amministrativo, qualora la parte ricorrente dichiari formalmente di rinunciare all'istanza cautelare proposta in via incidentale, il Tribunale deve limitarsi a prendere atto di tale volontà processuale, disponendo la prosecuzione del giudizio nel merito e provvedendo sulle spese della fase cautelare in conformità agli accordi tra le parti o secondo soccombenza.
Argomenti:
Condividi questo contenuto:

