Giurisprudenza e Prassi

RINUNCIA ALL'ISTANZA CAUTELARE E PRESA D'ATTO DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO

TAR LOMBARDIA - BRESCIA Ordinanza 2024

Nel processo amministrativo, qualora la parte ricorrente dichiari espressamente di rinunciare all'istanza cautelare precedentemente presentata, il Tribunale deve prenderne atto con ordinanza, disponendo in ordine alle spese di fase secondo i principi di equità o compensazione.

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