Giurisprudenza e Prassi

PRESA ATTO DELLA RINUNCIA ALLA DOMANDA CAUTELARE E COMPENSAZIONE DELLE SPESE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE Ordinanza 2024

In sede di giudizio amministrativo, qualora il ricorrente depositi atto di rinuncia alla domanda cautelare precedentemente proposta, il Tribunale deve limitarsi a prendere atto di tale rinuncia, restando preclusa ogni valutazione sulla fondatezza dell'istanza ai fini della concessione della tutela interinale. Le spese della fase cautelare possono essere compensate qualora sussistano giustificati motivi legati alla condotta processuale e alla volontà di accelerare la definizione del merito.

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