Giurisprudenza e Prassi

FISSAZIONE SOLLECITA DEL MERITO A SEGUITO DI RINUNCIA ALLA MISURA CAUTELARE (120.3)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Ordinanza 2025

In sede di esame dell'istanza cautelare, qualora il difensore della parte ricorrente rinunci alla misura richiesta invocando una sollecita definizione del merito, il Giudice Amministrativo deve fissare la pubblica udienza per la decisione definitiva del ricorso a una data ravvicinata, ai sensi dell'art. 120 c.p.a., disponendo la compensazione delle spese della fase cautelare.

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