Giurisprudenza e Prassi
CONSEGUENZE DELLA RINUNCIA ALL'ISTANZA CAUTELARE E FISSAZIONE DEL MERITO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Ordinanza
2024
In sede di giudizio amministrativo, qualora la parte ricorrente dichiari formalmente di rinunciare all'istanza cautelare precedentemente proposta, il Tribunale deve limitarsi a dare atto di tale rinunzia, restando preclusa ogni valutazione sulla fondatezza della stessa e dovendo procedere alla fissazione dell'udienza per la trattazione del merito del ricorso.
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