Giurisprudenza e Prassi

CONSEGUENZE DELLA RINUNCIA ALL'ISTANZA CAUTELARE E FISSAZIONE DEL MERITO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Ordinanza 2024

In sede di giudizio amministrativo, qualora la parte ricorrente dichiari formalmente di rinunciare all'istanza cautelare precedentemente proposta, il Tribunale deve limitarsi a dare atto di tale rinunzia, restando preclusa ogni valutazione sulla fondatezza della stessa e dovendo procedere alla fissazione dell'udienza per la trattazione del merito del ricorso.

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