Giurisprudenza e Prassi
SPESE DI LITE A CARICO DEL RICORRENTE CHE RINUNCIA ALL'AZIONE (84.1)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA Sentenza
2024
In caso di rinuncia al ricorso, l'art. 84 c.p.a. impone che le spese di lite siano poste a carico della parte rinunciante, restando la compensazione una facolt eccezionale subordinata alla presenza di gravi motivi, che non ricorrono se l'azione risultava prima facie priva di fondatezza gi nella fase cautelare.
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