Giurisprudenza e Prassi

SPESE DI LITE A CARICO DEL RICORRENTE CHE RINUNCIA ALL'AZIONE (84.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA Sentenza 2024

In caso di rinuncia al ricorso, l'art. 84 c.p.a. impone che le spese di lite siano poste a carico della parte rinunciante, restando la compensazione una facolt eccezionale subordinata alla presenza di gravi motivi, che non ricorrono se l'azione risultava prima facie priva di fondatezza gi nella fase cautelare.

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