Giurisprudenza e Prassi
IMPROCEDIBILITÀ DELL'APPELLO PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE A SEGUITO DI RINUNCIA (84.4)
CONSIGLIO DI STATO Sentenza
2026
In assenza delle formalità previste per la rinuncia al ricorso ex art. 84, comma 3, c.p.a., il deposito di un atto con cui l'appellante dichiara di non aver più interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., determinando la compensazione delle spese qualora non vi sia opposizione delle parti intimate.
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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)

