Giurisprudenza e Prassi

ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER RINUNCIA RITUALMENTE NOTIFICATA E NON OPPOSTA DALLE CONTROPARTI (84.1)

TAR LAZIO Sentenza 2025

Ai sensi dell'art. 84 c.p.a., la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia mediante dichiarazione notificata alle altre parti; in assenza di opposizione di chi abbia interesse alla prosecuzione, il giudice dichiara l'estinzione del processo, costituendo tale rinuncia una causa di definizione del giudizio in rito.

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