Giurisprudenza e Prassi

ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER RINUNCIA RITUALE NON OPPOSTA DALLE PARTI

TAR LAZIO Sentenza 2025

Ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c) del c.p.a., il giudizio amministrativo deve essere dichiarato estinto qualora il ricorrente depositi un atto di rinuncia ritualmente notificato alle parti costituite e queste non vi si oppongano, restando preclusa ogni valutazione sul merito della controversia.

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