Giurisprudenza e Prassi
ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER RINUNCIA RITUALE AL RICORSO
TAR LAZIO Sentenza
2025
Ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., il giudice amministrativo dichiara l'estinzione del giudizio qualora la parte ricorrente vi rinunci con atto rituale notificato alle altre parti e da queste accettato, con conseguente compensazione delle spese di lite ove concordato tra i litiganti.
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