Giurisprudenza e Prassi
ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER RINUNCIA DEL RICORRENTE SENZA OPPOSIZIONE (84.3)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE Decreto
2024
In presenza di un atto di rinuncia depositato dal ricorrente, qualora le parti costituite non si oppongano espressamente alla stessa, il giudice amministrativo deve dichiarare l'estinzione del ricorso ai sensi degli artt. 35, co. 2, lett. c) e 84 c.p.a., potendo discrezionalmente disporre la compensazione delle spese in presenza di giusti motivi.
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