Giurisprudenza e Prassi

ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER RINUNCIA AGLI ATTI DEL RICORSO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA Sentenza 2024

Ai sensi dell'art. 35, comma 2, del c.p.a., il giudice amministrativo dichiara l'estinzione del giudizio quando la parte ricorrente dichiari formalmente di rinunciare al ricorso, purché tale rinuncia non incontri l'opposizione delle controparti che abbiano interesse alla prosecuzione della causa per ottenere una pronuncia di merito.

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