Giurisprudenza e Prassi
ESTINZIONE DEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO PER INTERVENUTA RINUNCIA AL RICORSO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA Sentenza
2024
Nel processo amministrativo, qualora il ricorrente depositi un atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 84 c.p.a., accettato dalle controparti, il giudice deve dichiarare l'estinzione del giudizio, potendo altres disporre la compensazione delle spese di lite su conforme richiesta concorde di tutti i soggetti processuali.
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