RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO: ATTIENE ALLA FASE ESECUTIVA E INTEGRA ATTIVITA' PRIVATISTICA (9)
In tema di concessioni di servizi, è inammissibile il ricorso avverso il silenzio-inadempimento esperito dal concessionario a fronte di un'istanza di rinegoziazione dei canoni, qualora l'Amministrazione si sia già espressa con un precedente provvedimento di diniego su una richiesta analoga di accordo transattivo. Il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale, introdotto dall’art. 9 del D.Lgs. n. 36 del 2023, non è suscettibile di applicazione retroattiva agli appalti aggiudicati anteriormente alla sua entrata in vigore; la rinegoziazione del contratto attiene, peraltro, alla fase di esecuzione del rapporto e integra un'attività privatistica e non provvedimentale, con conseguente insussistenza di un obbligo di conclusione del procedimento ex art. 2 della legge n. 241 del 1990.
“Il predetto art. 9 non potrebbe avere applicazione retroattiva... mentre la controversia in esame riguarda un appalto anteriore al d.lgs. n. 36 del 2023. L’Amministrazione dunque non aveva l’obbligo di rinegoziare, e quindi non aveva obbligo di rispondere all’istanza”. (Cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 6 ottobre 2025, n. 7779).
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