ILLEGITTIMA LA PROROGA DEL CONTRATTO ENERGIA SE LA RINEGOZIAZIONE AVVIENE IN PROSSIMITÀ DELLA SCADENZA (6.2)
In materia di servizi energetici per le pubbliche amministrazioni, la facoltà di rinegoziazione con proroga dei contratti in essere, prevista dalla normativa speciale sull'efficienza energetica, ha natura eccezionale e deve essere interpretata restrittivamente per non eludere l'obbligo di ricorso alle convenzioni centralizzate. Affinché la proroga sia legittima, è necessario che l'accordo su nuove e ulteriori prestazioni di efficientamento sia effettivamente maturato ben prima della scadenza naturale del contratto, non potendo ridursi a una tardiva proposta formulata in prossimità del termine finale per evitare il confronto concorrenziale.
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