Giurisprudenza e Prassi

ESCLUSA LA RESPONSABILITÀ DEL CURATORE DELL'APPALTATORE PER LA RIMOZIONE DI RIFIUTI SU AREA TERZA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA Sentenza 2025

È illegittima l'ordinanza di rimozione rifiuti indirizzata alla curatela fallimentare della società appaltatrice dei lavori di bonifica qualora l'area interessata sia di proprietà di terzi e non sia mai stata acquisita all'inventario fallimentare; in assenza di continuità aziendale, il curatore non risponde degli illeciti ambientali del fallito né può essere qualificato come detentore del sito inquinato ai sensi della normativa ambientale.

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