Giurisprudenza e Prassi
DIRITTO AL RIMBORSO DELLE SPESE PER MANCATA STIPULA DEL CONTRATTO (11.9)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL MOLISE Sentenza
2025
Ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006, qualora la stipulazione del contratto non avvenga nel termine fissato, l'aggiudicatario ha diritto di sciogliersi da ogni vincolo e al rimborso delle spese contrattuali e di quelle documentate. Tale rimborso deve escludere l'IVA, trattandosi di partita di giro, ma comprende le spese tecniche per consulenze professionali documentate anche se non ancora saldate dall'operatore, purché l'obbligazione sia già sorta in capo alla società ricorrente.
Argomenti:
Condividi questo contenuto:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

