Giurisprudenza e Prassi
OBBLIGO RIMOZIONE RIFIUTI A CARICO DEL CURATORE SU AREE TERZE (192.1)
CONS. STATO Sentenza
2026
L'obbligo di rimozione dei rifiuti e la correlata responsabilità ambientale posti a carico della curatela fallimentare prescindono dalla proprietà dell'area inquinata o dalla sua acquisizione alla massa attiva, fondandosi invece sulla nozione di detenzione economica intesa come inerenza dei rifiuti all'attività economica dell'impresa fallita e sul conseguente obbligo di farsi carico delle esternalità negative prodotte.
Argomenti:
Condividi questo contenuto:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

