Giurisprudenza e Prassi

OBBLIGO RIMOZIONE RIFIUTI A CARICO DEL CURATORE SU AREE TERZE (192.1)

CONS. STATO Sentenza 2026

L'obbligo di rimozione dei rifiuti e la correlata responsabilità ambientale posti a carico della curatela fallimentare prescindono dalla proprietà dell'area inquinata o dalla sua acquisizione alla massa attiva, fondandosi invece sulla nozione di detenzione economica intesa come inerenza dei rifiuti all'attività economica dell'impresa fallita e sul conseguente obbligo di farsi carico delle esternalità negative prodotte.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati