Giurisprudenza e Prassi

GARANZIA PROVVISORIA - ASSENZA CLAUSOLA RINNOVO PER TEMPO INDICATO NEL BANDO - ESCLUSIONE (93.5)

ANAC DELIBERA 2020

Considerato quanto previsto all’art. 93 - garanzie per la partecipazione alla procedura, in particolare al comma 5, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. “la garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione”. Considerato che la stazione appaltante nel disciplinare di gara ha indicato alla sezione garanzia provvisoria – definitiva – copertura assicurativa, precisamente “ la garanzia provvisoria: poiché l'affidamento oggetto di gara è un incarico di progettazione (livelli preliminare e definitivo) e, in via eventuale, anche di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, a corredo dell'offerta, viene richiesta la garanzia provvisoria di € 1.187,62 pari al 2% del solo importo relativo alle prestazioni di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (pari a € 59.381,11). La garanzia deve essere prestata nei modi stabiliti dall'art. 93 del codice e la validità temporale della garanzia deve essere pari a 720 giorni (due anni) dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta. La garanzia deve essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 360 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuto l’affidamento delle prestazioni eventuali oggetto della garanzia”; e dalla documentazione in atti emerge che la garanzia prestata dalla compagnia assicurativa copre la durata pari ai 720 giorni così come previsti nel disciplinare di gara (180 giorni indicati espressamente nelle condizioni contrattuali oltre la maggiore validità prevista/richiesta negli atti di gara), con la conseguenza che l’offerta presentata sia carente dell’impegno, così come indicato dalla stazione appaltante, circa il rinnovo richiesto dalla stazione appaltante per ulteriori 360 giorni , nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuto l’affidamento delle prestazioni oggetto di garanzia. Tale carenza neppure successivamente risulta essere stata sanata dalla concorrente.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)